Il difensore Civico
- L'istituto del difensore civico opera al servizio degli organi di controllo dei giudici popolari.
Tra i compiti dell'istituto del difensore civico, in aggiunta e in concomitanza con gli altri organi di controllo, rientrano anche quelli di controllo dei funzionari pubblici.
- Diventano giudici preposti negli organi e nei luoghi di controllo e sostegno, e difensori civici, coloro che hanno svolto 25 anni di attività reale (attività che oggi vengono definite libere professioni, o indipendenti, oppure attività che hanno nella loro dinamica la caratteristica della progettazione, dell'esecuzione e della verifica, in sostanza che contemplano sia la teoria che pratica e che costituiscono una realtà seria in termini di impegno fisico, mentale e psichico).
In ogni caso questo ruolo può essere svolto solo da persone, senza discriminazione alcuna, che hanno raggiunto l'età giusta per dimostrare la loro coerenza e maturità e che hanno sviluppato l'educazione e la capacità necessaria per praticare i valori universali di (Verità - Giustizia - Libertà - Diritto - Dovere).
Detti giudici vengono definiti giudici popolari.
- Ricordiamo comunque, che le capacità di un individuo non dipendono dalle opinioni altrui, quindi, quando si verifica il caso in cui semplici persone, che per vari e straordinari motivi di cecità della popolazione, non vengono messe nelle condizioni naturali in cui si evidenziano le doti della loro saggezza, conviene a tutti e per il bene di tutti operare prontamente rimedio.
In questi casi è dovere della società civile, dei giudici popolari e dei difensori civici accogliere dette persone ed inserirle nella lista dei giudici popolari e dei difensori civici.
L’inesistenza di organismi e concetti di questo genere, è da ritenersi incompletezza organizzativa all’interno della struttura dello Stato.